Come Funziona il Credito al Consumo e Come si Accede

In questa guida mi sono proposta di realizzare il servizio dedicato al credito al consumo. Molto spesso sentiamo parlare di termini non avendo bene a mente di che si tratta. Sono così partita dalle basi, dalla definizione stessa del termine, fino ad arrivare al concetto di assicurazioni relativo al credito stesso.

Nozioni sul credito al consumo
Il Codice Civile definisce in questo modo il credito al consumo: “Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.
In sostanza, quando si acquista un bene o un servizio grazie ad un finanziamento, succede che il consumatore stabilisce con una banca o con una società finanziaria una dilazione di pagamento volta all’acquisto di un bene o servizio e in seguito pagherà a rate a chi ha permesso il finanziamento, cioè al finanziatore. In questo caso, la banca o eventualmente la società finanziaria pagherà l’intero importo al venditore il quale consegnerà il bene o servizio al consumatore. Questo tipo di finanziamento prende appunto il nome di CREDITO AL CONSUMO.

Si vengono così a creare tre tipi di rapporti:
quello tra il consumatore e la banca o società finanziaria;
quello tra il consumatore e il commerciante;
quello tra la banca o società finanziaria e il commerciante indicato come beneficiario del finanziamento.

Il credito al consumo può essere concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti all’albo presso l’Ufficio Italiano dei Cambi. Questi erogano l’importo di denaro al consumatore dove si è acquistato il bene o il servizio oggetto del prestito.
Il consumatore è tutelato da una serie di norme che garantiscono un’informazione contrattuale completa e chiara. Le principali sono
-Legge 154/92 “Trasparenza”
Legge 142/92 “Credito al consumo”
-Decreto legislativo 385/93 “Legge bancaria”
-Legge 52/96 “Clausole vessatorie”
-Legge 108/96 “Usura”
-Legge 675/96 “Privacy”
Le operazioni di credito al consumo prevedono una serie di passaggi per quanto riguarda le informazioni tra gli istituti finanziari e le banche dati che prendono il nome di “Sistemi di informazioni creditizie” (SIC). Queste raccolgono e nello stesso tempo conservano tutte le informazioni.

L’informazione e la pubblicita’
Per quanto riguarda le varie operazioni di finanziamento il consumatore deve essere informato sulle condizioni proposte. Le banche e le società finanziarie devono indicare i tassi di interesse applicati nonché i prezzi e tutte le operazioni relative ai servizi che vengono offerti. Queste informazioni si trovano in due documenti: gli avvisi sintetici che vengono affissi sulle pareti presso i locali aperti al pubblico delle banche e società finanziarie e i fogli informativi analitici, che sono a disposizione del cliente qualora vogliono portarli via.
I documenti pubblicitari sulle operazioni di credito al consumo devono riportare per obbligo l’indicazione del TAEG e il periodo di validità.
Il TAEG, che sta per Tasso Annuo Effettivo Globale, è definito dal codice civile come “il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”. Non confondere il TAEG con il TAN che invece corrisponde al tasso annuo nominale.

Il contratto del credito al consumo
Dopo che abbiamo ottenuto tutte le informazioni relative al finanziamento si arriva alla sottoscrizione del contratto. Il contratto viene redatto per iscritto e una copia viene consegnata al cliente. Può essere sottoscritto:
-presso lo sportello della banca o della finanziaria a cui ci si rivolge;
-presso il punto di vendita dei beni/servizi a cui è interessato il consumatore per l’acquisto.

I contratti di credito al consumo devono indicare diversi elementi che sono:
-il nome della banca o della società finanziaria che permette l’erogazione del finanziamento;
-l’ammontare del finanziamento e le varie modalità di erogazione;
-il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
-il TAEG e le condizioni attraverso cui può essere modificato;
-l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
-le eventuali garanzie che vengono richieste;
-le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

Nel momento in cui il contratto di credito al consumo non venisse stipulato per iscritto si può considerare nullo.
I documenti richiesti al cliente per l’erogazione del finanziamento sono la carta d’identità e il codice fiscale. Per la pratica del finanziamento, oltre questi documenti, sono richiesti quelli riguardanti il reddito percepito dal cliente.
Dopo avere ottenuto il finanziamento, il consumatore dovrà rimborsare alla banca o alla società finanziaria gli importi delle rate alle varie scadenze e secondo le modalità che si sono stabilite nel contratto (ad esempio, tramite bollettini postali). Se durante il contratto capita che il consumatore abbia modificato i suoi dati personali (ad esempio l’indirizzo di residenza) è necessario che lo comunichi nel più breve tempo possibile al finanziatore in modo da evitare successivi disguidi.
Risulta essere fondamentale prestare molta attenzione alle date di scadenza delle varie rate indicate nel contratto ed essere puntuali al pagamento delle stesse poiché la banca o le società finanziarie non comunicano ulteriori avvisi.

Nel caso in cui ci sia un ritardo o un mancato pagamento di una o più rate si possono verificare delle conseguenze in quanto gli interessi dovuti saranno maggiori poiché sarà applicata una mora e inoltre è possibile essere segnalati agli enti che tutelano il credito come “cattivi pagatori”.
Se per una qualsiasi ragione si hanno problemi al pagamento di una rata, e quindi non vengono rispettati i tempi di rimborso, è importante contattare al più presto la banca o la società finanziaria. In questo modo si troverà una soluzione al problema.

Le forme di credito al consumo
Le forme di credito al consumo possono essere di tre tipi:
-finanziamento finalizzato
-finanziamento personale
-apertura di linea di credito

Il FINANZIAMENTO FINALIZZATO è un tipo di finanziamento volto all’acquisto di beni e servizi tramite l’erogazione della somma direttamente al venditore degli stessi beni o servizi. Il cliente che ad esempio vuole acquistare un televisore si reca presso un negoziante che sia convenzionato con una società finanziaria X e, al posto di pagare in contanti nel momento in cui acquista il bene, richiede un finanziamento. In questo modo potrà pagare a rate il prezzo di quel determinato bene. Se viene accettata la richiesta di finanziamento, il negoziante riceverà dalla società finanziaria X la somma complessiva dell’acquisto e il consumatore rimborserà come detto, tramite rate, il prezzo del bene comprensivo di interessi ed eventuali spese.

Il FINANZIAMENTO PERSONALE è una forma di finanziamento direttamente al consumatore, cioè non è collegato direttamente all’acquisto di un determinato bene o servizio. In questo caso il contratto di credito viene concluso direttamente tra il finanziatore e il consumatore. Quindi l’erogazione dell’importo richiesto avviene direttamente nelle mani del consumatore e non ad un terzo soggetto.

Infine si ha l’APERTURA DI LINEA DI CREDITO che riguarda una riserva di denaro a disposizione del cliente che la richiede. Il cliente che usufruisce di questa somma di denaro dovrà restituirla nei termini e secondo le condizioni previste. Può essere appoggiata da una carta di credito. Che cosa succede quindi?

Che si può avere un credito chiamato “revolving” o “rotativo” e ogni volta che si effettua una somma di denaro diminuisce la riserva iniziale che verrà poi ricostituita ogni mese con un rimborso. Oppure si può avere la carta di credito “revolving” che dà accesso a una somma di denaro sotto forma di linea di credito. Il titolare della carta può utilizzare questa linea di credito per effettuare degli acquisti di beni o servizi negli esercizi commerciali che appartengono alla carta come Visa, MasterCard, ecc…A poco a poco che si provvede a rimborsare il capitale e gli interessi, si alimenta di nuovo il conto e in seguito si potranno effettuare nuovi impieghi.

I sistemi di informazioni creditizie (sic)
I sistemi di informazioni creditizie (SIC) sono banche dati che raccolgono le informazioni sull’accesso al credito dei cittadini. In sostanza, le informazioni sui finanziamenti che vengono erogati dalle banche e dalle società finanziarie sono presenti nei SIC. Queste informazioni vengono periodicamente aggiornate e riportano anche le regolarità dei pagamenti delle rate, gli eventuali ritardi, l’estinzione del debito, ecc…
Le banche e le società finanziarie, ogni volta che entrano in contatto con una richiesta di apertura di credito o di un conto corrente o di un finanziamento, consultano le SIC.

In questo modo si può conoscere il percorso creditizio del cliente che si è rivolto a loro. In base alle disponibilità finanziarie che sono iscritte nelle SIC gli istituti finanziari possono o meno concedere il finanziamento. Per avere un quadro definitivo della situazione finanziaria del cliente gli istituti finanziari hanno la possibilità di consultare anche, oltre ai SIC, gli elenchi dei registri dei tribunali, dei catasti, ecc…

I SIC contengono, oltre ai dati anagrafici di colui che ha richiesto il credito, le informazioni sui rapporti di credito che interessano la persona. Nel caso in cui succede un ritardo di pagamento delle rate, i SIC registrano subito l’informazione anche se questa non viene resa subito pubblica.

Nel momento in cui un cliente richiede un finanziamento la banca o la società finanziaria provvede a consegnargli un modulo in cui vengono elencati i dati da comunicare ai SIC. Nel momento in cui lo desidera opportuno, il consumatore potrà accedere, poiché ha diritto ai dati che lo interessano. Deve rivolgersi all’istituto finanziario oppure ai SIC. I recapiti sono indicati nell’Informativa stessa.

I SIC svolgono una funzione fondamentale anche per il consumatore poiché le informazioni consentono agli istituti finanziari di erogare il finanziamento nel più breve tempo possibile e a buone condizioni economiche per chi risulta essere un “buon pagatore”.