Part Time e Limiti Quantitativi

La legge rinvia all’autonomia collettiva l’individuazione del tetto massimo di contratti part time, contratto su cui è possibile vedere questa guida su Guidelavoro.net, che possono essere stipulati dalle aziende del settore di riferimento (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 1, co. 3. Dalla lettera della disposizione si evince, infatti, che la legge non prevede un limite percentuale di ricorso al part time rispetto ai rapporti di lavoro a tempo pieno, salvo diversa previsione a livello contrattuale collettivo.

Limiti contrattuali e violazione delle percentuali di ricorso al part time nel settore edile.
Il mancato rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo del part time stabiliti dai contratti collettivi può costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, per inosservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 1, co.1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l’anno 2007; D.M. 24 ottobre 2007).

Con riferimento al settore edile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta all’Interpello 3 marzo 2011, n. 8, presentato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha ribadito che l’azienda, in caso di superamento dei limiti numerici contrattualmente previsti per il ricorso al part time, è da considerare “irregolare” e non può, pertanto, ottenere il rilascio del DURC

In effetti, il c.c.n.l. edilizia industria 18 giugno 2008, rinnovato il 19 aprile 2010, disciplinando l’istituto del lavoro a tempo parziale, dispone che “fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato” e che “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa” (art. 78).

Coerentemente, il Ministero ha affermato che una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.