Amministratore di Condominio e Regime di Tassazione

L’amministratore di condominio può assumere sia la veste di esercente arte o professione sia la veste di società di persone, Snc o Sas, o di società di capitali. Dalla forma giuridica scelta dipende l’applicazione di un diverso regime di tassazione.

Se l’amministratore di condominio opera in forma individuale, diviene soggetto passivo d’imposta sia ai fini Irpef che ai fini Iva. Ai fini Irpef, il reddito dell’amministratore è soggetto alla tassazione mediante l’applicazione delle aliquote stabilite dall’art. 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, rubricato Determinazione dell’imposta. Nello specifico, la norma prevede i seguenti scaglioni di reddito e aliquote
fino a 15.000 euro, 23%;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
oltre 75.000 euro, 43%.

Nell’erogare il compenso, il condominio deve effettuare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%. Tale ritenuta va recuperata dall’amministratore in sede di dichiarazione dei redditi, ossia in sede di conguaglio. Così l’amministratore di condominio avrà diritto a portare in deduzione eventuali oneri sostenuti e detrarre eventuali spese sostenute.
L’amministratore è tenuto ancora a corrispondere l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nella misura del 3,9%, se vi è autonoma organizzazione.
Per quel che riguarda i contributi previdenziali l’amministratore di condominio, che assume la veste di esercente arte o professione, non potendo far riferimento ad alcuna cassa previdenziale privata, deve iscriversi alla Gestione separata Inps.

Come detto in apertura, l’amministratore di condominio può svolgere la propria attività anche in forma collettiva, ossia sia sotto forma di società di persone o sotto forma di società di capitali. Nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, è il singolo socio ad essere soggetto passivo d’imposta. In tale fattispecie è in vigore, infatti, il regime “per trasparenza”, secondo il quale la tassazione Irpef pesa in capo al socio e non alla società. Ragion per cui è il singolo socio a dover pagare l’imposta sulla quota parte del reddito a lui attribuibile. La società, al contrario, non è tenuta ad alcun pagamento.

In caso di esercizio dell’attività di amministratore in forma collettiva, non è dovuta alcuna ritenuta d’acconto.
L’imposta regionale sulle attività produttive, invece, è sempre dovuta dalla società nella misura del 3,9%.

Per quanto riguarda il lato previdenziale, trattandosi di attività che può essere assimilata a quella commerciale e di servizi, i soci della società di persone – a esclusione del socio accomandante, nell’ambito delle società in accomandita semplice, che non è tenuto ad iscriversi all’Inps – sono tenuti a iscriversi alla Gestione Inps commercianti che prevede il pagamento di contributi previdenziali fissi e, qualora il reddito superi la soglia minima fissata dall’Inps stesso, un’altra parte di contributi nella percentuale del 23,55%.

Nel caso in cui l’amministratore di condominio sia una società di capitali, quest’ultima è soggetta all’imposta sul reddito delle società (Ires) e all’Irap. L’imposta, in questo caso, è dovuta dal soggetto collettivo. In caso di distribuzione dell’utile ai soci persone fisiche, al netto dell’imposta, questi ultimi devono versare l’Irpef; nel caso di socio qualificato, ossia con partecipazione superiore al 20%, l’imposta è commisurata al 49,72% dell’utile stesso, mentre nel caso di partecipazione non qualificata è dovuta l’imposta sostitutiva del 26% sull’intero dividendo.

Con riferimento agli aspetti previdenziali, i soci delle Srl devono versare il contributo Inps, come avviene per i soci delle società di persone, qualora l’attività svolta dalla società di capitali rappresenti quella principale per il socio stesso. Le modalità di versamento sono uguali a quelle previste per le società di persone.