Come Chiedere la Revisione delle Tabelle Millesimali

Chiedere la revisione delle tabelle millesimali ha senso quando i valori utilizzati dal condominio non rappresentano più correttamente il rapporto tra le proprietà oppure quando si scopre che la tabella originaria è stata costruita sulla base di un errore. Non è però sufficiente ritenere che i propri millesimi siano troppo alti o che un vicino, dopo una ristrutturazione, disponga di un appartamento più bello. La legge individua presupposti precisi per modificare le tabelle senza il consenso di tutti i condomini.

Il riferimento principale è l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma consente la rettifica o la modifica, anche nell’interesse di un solo condomino, quando i valori sono conseguenza di un errore oppure quando determinate trasformazioni dell’edificio hanno alterato per più di un quinto il valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare. Fuori da queste ipotesi, la modifica dei valori richiede in linea generale l’unanimità.

Per questo la procedura più efficace non parte da una semplice lettera nella quale si chiede di “abbassare i millesimi”, ma dalla verifica tecnica dei dati. Planimetrie, consistenze, trasformazioni edilizie e metodo utilizzato per la tabella esistente devono essere esaminati da un tecnico competente. Solo dopo è possibile formulare all’amministratore una richiesta motivata, portare la questione in assemblea e, quando non si trova un accordo, valutare mediazione e azione giudiziaria con l’assistenza di un avvocato.

Che cosa sono le tabelle millesimali

Le tabelle millesimali esprimono il valore proporzionale delle singole unità immobiliari rispetto all’intero edificio, assunto convenzionalmente come pari a mille.

La tabella generale di proprietà viene utilizzata in numerosi aspetti della vita condominiale. I millesimi incidono sul peso del voto nelle assemblee e, insieme alle specifiche disposizioni del Codice civile, sulla ripartizione di molte spese comuni.

Possono inoltre esistere tabelle particolari, dedicate per esempio a scale, ascensore o altri servizi il cui costo non viene ripartito semplicemente applicando la tabella generale.

Quando si parla di revisione bisogna quindi capire quale tabella sia effettivamente contestata. Un errore nella tabella generale può riflettersi anche su altre tabelle derivate, mentre una controversia relativa alla sola ripartizione delle spese dell’ascensore non implica necessariamente che siano sbagliati i millesimi di proprietà.

Quali valori devono rappresentare i millesimi

L’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare viene espresso in millesimi nell’apposita tabella allegata al regolamento, salvo quanto diversamente risultante dal titolo.

La stessa disposizione precisa un elemento importante: nel determinare questi valori non si deve tenere conto del canone di locazione, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione delle singole unità.

Questo significa, per esempio, che la semplice ristrutturazione interna di un appartamento con materiali costosi non dovrebbe aumentare automaticamente i millesimi. Un’abitazione appena rinnovata e una identica lasciata con finiture datate non assumono valori millesimali differenti soltanto per il diverso stato di manutenzione.

La logica è infatti quella di rappresentare il rapporto strutturale e proporzionale tra le unità, non il loro prezzo di mercato momentaneo.

Quando è possibile chiedere la revisione per errore

Il primo caso previsto dall’articolo 69 riguarda le tabelle che risultano conseguenza di un errore.

Non deve necessariamente trattarsi di un semplice errore aritmetico. Può essere rilevante una divergenza oggettiva tra le caratteristiche reali delle unità immobiliari e gli elementi utilizzati per attribuire i relativi valori.

Immaginiamo, per esempio, che nella tabella sia stata calcolata una superficie notevolmente diversa da quella effettiva oppure che a due locali con caratteristiche oggettivamente differenti sia stato applicato per sbaglio lo stesso parametro. Se il risultato finale attribuisce valori proporzionali non corrispondenti alle reali condizioni dell’edificio, può esserci spazio per una rettifica.

Chi sostiene l’esistenza dell’errore deve però essere in grado di dimostrarlo. Dire che “i millesimi sembrano troppi” non basta.

Serve un errore oggettivamente dimostrabile

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che la revisione non può essere utilizzata semplicemente per sostituire una valutazione tecnica originaria con un’altra che il singolo condomino considera più conveniente.

La parte che chiede la modifica deve evidenziare elementi concreti dai quali risulti una divergenza tra valori effettivi delle unità e quelli riportati nelle tabelle.

È quindi molto utile ottenere una relazione tecnica prima di portare la questione davanti all’assemblea. Un professionista può verificare superfici, volumi, destinazioni, coefficienti utilizzati e documentazione originaria e indicare esattamente dove si trovi l’errore.

Quando le modifiche dell’edificio giustificano la revisione

Il secondo caso previsto dall’articolo 69 riguarda le mutate condizioni di una parte dell’edificio.

La norma richiama in particolare sopraelevazione, incremento delle superfici e incremento o diminuzione delle unità immobiliari. Non basta però che una modifica esista: deve avere alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.

Un quinto corrisponde al 20 per cento. La variazione richiesta dalla legge deve quindi superare questa soglia rispetto al valore proporzionale interessato.

Non è necessario che siano alterati in questa misura i valori di tutti gli appartamenti. Può bastare la variazione superiore a un quinto anche di una sola proprietà individuale, purché derivi dalle condizioni indicate dalla norma.

Un ampliamento non comporta automaticamente nuovi millesimi

Se un condomino aumenta la superficie della propria abitazione, non basta constatare che oggi possiede qualche metro quadrato in più.

Bisogna calcolare se la trasformazione abbia prodotto l’alterazione superiore a un quinto richiesta dall’articolo 69.

Un piccolo ampliamento potrebbe non raggiungere la soglia. Un intervento molto importante, come l’annessione e trasformazione di locali precedentemente separati, potrebbe invece modificarla sensibilmente.

È quindi necessario rifare i calcoli sulla base delle caratteristiche complessive dell’edificio, non utilizzare una semplice proporzione tra vecchi e nuovi metri quadrati.

Frazionamento e fusione di appartamenti

Tra le situazioni da valutare rientrano anche l’aumento o la diminuzione delle unità immobiliari.

Un appartamento può essere frazionato in due unità oppure due unità possono essere fuse. Anche qui, però, l’esistenza della pratica catastale non determina automaticamente il diritto alla revisione.

Occorre verificare come la trasformazione abbia inciso sui rapporti proporzionali e se ricorra la soglia prevista dalla legge.

Il tecnico dovrà inoltre capire quali tabelle siano coinvolte. Una modifica può produrre conseguenze differenti sulla tabella generale e su quelle relative a specifici servizi.

Il cambio di destinazione d’uso basta per chiedere la revisione?

Non necessariamente. Un semplice cambio catastale o una modifica formale della destinazione non determina da solo, in ogni caso, il diritto automatico a riscrivere i millesimi.

Bisogna verificare la trasformazione materiale dell’immobile, i criteri utilizzati nella tabella e la sua effettiva incidenza sui valori proporzionali.

Per questo un passaggio da una categoria catastale a un’altra non dovrebbe essere utilizzato come unica prova. Il Catasto fornisce informazioni importanti, ma la revisione millesimale richiede una valutazione condominiale e tecnica specifica.

Chi paga la revisione quando una proprietà è stata modificata

Nel caso previsto dal numero 2 dell’articolo 69, cioè quando la revisione deriva dalle mutate condizioni dell’edificio che hanno prodotto l’alterazione superiore a un quinto, la norma stabilisce espressamente che il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Se quindi l’ampliamento di una proprietà crea i presupposti per il rifacimento dei millesimi, il costo della revisione non viene necessariamente distribuito tra tutti i condomini.

La situazione è diversa quando la revisione viene chiesta perché la vecchia tabella era originariamente errata. In quel caso l’articolo 69 non contiene la stessa specifica regola di imputazione del costo e sarà necessario valutare come venga deliberato l’incarico e chi abbia anticipato eventuali perizie private.

Non confondere una perizia privata con la revisione approvata

Un condomino può incaricare autonomamente un geometra, architetto o altro tecnico competente di verificare le tabelle.

Quella relazione è molto utile per dimostrare il problema, ma non sostituisce automaticamente la tabella condominiale vigente.

Il professionista incaricato dal singolo può elaborare una proposta di nuovi valori. Perché questi diventino quelli utilizzati dal condominio è necessario seguire la procedura assembleare prevista oppure, in caso di controversia, ottenere una decisione giudiziale.

La perizia privata serve quindi come base tecnica della richiesta, non come modifica unilaterale dei millesimi.

Quali documenti raccogliere

Prima di incaricare un tecnico recupera almeno il regolamento di condominio e tutte le tabelle attualmente utilizzate.

Sono utili anche eventuali relazioni del professionista che elaborò i millesimi, planimetrie dell’edificio, titoli edilizi relativi alle trasformazioni, elaborati progettuali e documentazione catastale aggiornata.

Quando la revisione riguarda un ampliamento o un frazionamento, è importante poter confrontare chiaramente la situazione originaria con quella successiva.

Non affidarti soltanto alla superficie indicata in una visura. I valori millesimali possono dipendere da più caratteristiche e dai criteri tecnici utilizzati nell’edificio.

Come presentare la richiesta all’amministratore

Una volta raccolti elementi sufficienti, è consigliabile formulare la richiesta per iscritto.

Indica i tuoi dati, l’unità immobiliare interessata e le tabelle di cui chiedi la verifica. Descrivi in modo concreto il presupposto: errore della tabella oppure trasformazione dell’edificio che ritieni rientrare nell’articolo 69.

Allega la relazione tecnica disponibile e chiedi espressamente che la questione venga inserita all’ordine del giorno della prima assemblea utile oppure che venga convocata un’assemblea straordinaria quando la situazione lo richiede.

Una richiesta generica come “voglio meno millesimi” sarà difficilmente utile. Molto più efficace è indicare quale dato sarebbe errato, quale trasformazione è intervenuta e quale verifica si propone di affidare a un tecnico.

PEC o raccomandata per la richiesta

Non è sempre obbligatorio utilizzare una particolare forma per chiedere semplicemente all’amministratore di inserire un argomento in assemblea, ma una comunicazione documentabile è preferibile quando esiste una vera contestazione.

PEC e raccomandata permettono di dimostrare contenuto e data della richiesta. Può essere opportuno inviare in allegato la relazione tecnica e indicare espressamente la richiesta di inserimento nell’ordine del giorno.

Conserva copia della comunicazione e della documentazione trasmessa.

Un singolo condomino può chiedere la revisione?

Sì. L’articolo 69 stabilisce espressamente che la rettifica o modifica nei casi previsti può essere effettuata anche nell’interesse di un solo condomino.

Questo non significa però che una richiesta individuale obblighi automaticamente l’amministratore a convocare immediatamente un’assemblea straordinaria.

Il singolo può presentare la propria istanza e chiedere di sottoporla all’assemblea. Esiste poi una specifica procedura per ottenere la convocazione straordinaria quando la richiesta proviene da un numero qualificato di condomini.

Come chiedere formalmente un’assemblea straordinaria

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’amministratore convochi l’assemblea straordinaria quando ne fanno richiesta almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio.

Se trascorrono inutilmente dieci giorni dalla richiesta, gli stessi condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Questa possibilità può essere utile quando una richiesta di revisione delle tabelle millesimali documentata rimane senza seguito.

L’ordine del giorno deve indicare chiaramente l’argomento da discutere, per esempio esame della relazione tecnica, verifica dei presupposti dell’articolo 69, incarico per la redazione delle nuove tabelle e relativa approvazione.

Conviene far elaborare la nuova tabella prima dell’assemblea?

Dipende dalla situazione. Se l’errore è già stato individuato in maniera evidente, può essere utile arrivare in assemblea con una proposta completa.

In altri casi è preferibile chiedere prima al condominio di conferire un incarico a un tecnico indipendente. In questo modo il professionista lavora su mandato dell’assemblea e la sua relazione non viene percepita come elaborata soltanto nell’interesse di uno dei condomini.

Una possibile procedura consiste quindi in due passaggi: prima l’assemblea delibera la verifica tecnica, poi esamina i nuovi valori elaborati.

Quale maggioranza serve nei casi previsti dall’articolo 69

Quando la revisione è giustificata da un errore oppure dalle mutate condizioni che hanno prodotto l’alterazione superiore a un quinto, l’articolo 69 richiama la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile.

La delibera deve quindi essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Si tratta di una maggioranza specificamente richiesta dalla norma per la modifica delle tabelle in questi casi e non della semplice maggioranza ordinaria che può essere sufficiente per altre deliberazioni in seconda convocazione.

Quando serve l’unanimità

La regola generale indicata dall’articolo 69 è che i valori proporzionali possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

La possibilità di procedere con la maggioranza qualificata rappresenta l’eccezione quando esiste un errore oppure la specifica alterazione superiore a un quinto prevista dalla norma.

Se i millesimi sono corretti e i condomini vogliono semplicemente attribuire valori diversi per scelta, senza rientrare in uno di questi presupposti, non possono utilizzare la maggioranza dell’articolo 69 come strumento per ridistribuire arbitrariamente i pesi tra le proprietà.

Tabelle contrattuali: serve particolare attenzione

La questione diventa più delicata quando le tabelle sono contenute in un regolamento di origine contrattuale oppure sono state accettate nei singoli atti di acquisto.

La semplice origine contrattuale non impedisce necessariamente qualsiasi revisione. Anche l’articolo 69 stabilisce che le proprie regole si applicano alle tabelle per la ripartizione delle spese redatte sulla base di criteri legali o convenzionali.

Bisogna però distinguere tra una tabella che si limita a rappresentare tecnicamente i valori proporzionali e una vera convenzione con la quale i proprietari hanno consapevolmente deciso di derogare ai criteri legali di ripartizione.

Nel secondo caso non è prudente considerare un diverso risultato tecnico come un semplice “errore” da correggere a maggioranza. Se il regolamento contiene clausole convenzionali particolari, è consigliabile farle esaminare da un avvocato insieme al tecnico prima di proporre la modifica.

Una ristrutturazione costosa non basta

Un condomino può spendere molto per rifare pavimenti, impianti, infissi e arredi. Ciò non giustifica automaticamente l’aumento dei suoi millesimi.

L’articolo 68 esclude espressamente dal calcolo i miglioramenti e lo stato di manutenzione della singola unità.

Questo evita che i millesimi cambino ogni volta che un appartamento viene ristrutturato o lasciato deteriorare.

Diversa è la situazione in cui i lavori abbiano modificato oggettivamente superfici o numero delle unità in misura tale da rientrare nell’articolo 69.

Anche il valore di mercato non basta

L’aumento del prezzo degli appartamenti in una determinata zona non costituisce da solo un motivo per ricalcolare i millesimi.

Le quotazioni immobiliari variano continuamente. Se si dovessero modificare le tabelle ogni volta che cambia il mercato, il condominio avrebbe valori instabili.

La revisione riguarda invece errori originari oppure trasformazioni oggettive dell’edificio nei termini previsti dalla legge.

Come valutare il superamento di un quinto

Non basta calcolare quanti metri quadrati siano stati aggiunti e verificare se superano il 20 per cento della superficie precedente.

La legge fa riferimento all’alterazione del valore proporzionale dell’unità immobiliare. È quindi necessario ricalcolare il valore millesimale tenendo conto dei criteri corretti e confrontarlo con la situazione precedente.

Questo è uno dei motivi per cui una relazione tecnica è particolarmente importante. Solo il nuovo calcolo può dimostrare in modo attendibile se la soglia sia stata superata.

Cosa succede se l’assemblea approva la revisione

Dopo l’approvazione devono essere predisposte e conservate le nuove tabelle e l’amministratore dovrà utilizzarle nelle deliberazioni e nei riparti ai quali si applicano.

È importante che il verbale dell’assemblea indichi con chiarezza quali tabelle siano state approvate e alleghi o identifichi in modo inequivocabile l’elaborato tecnico.

Non dovrebbe esserci incertezza tra più versioni circolate durante la discussione.

Il tecnico può inoltre verificare se la modifica della tabella generale renda necessario aggiornare anche tabelle derivate.

La revisione modifica automaticamente i vecchi consuntivi?

Non bisogna dare per scontato che l’approvazione di nuovi valori permetta automaticamente di riaprire qualsiasi riparto condominiale degli anni precedenti.

Delibere già approvate, eventuali impugnazioni, pagamenti effettuati e momento dal quale la revisione produce effetti possono generare questioni giuridiche autonome.

Se la modifica è economicamente importante e si vuole chiedere anche il recupero di somme pagate in passato, è opportuno far valutare separatamente la situazione da un avvocato. La semplice approvazione delle nuove tabelle non risolve da sola ogni rapporto pregresso.

Cosa fare se l’assemblea respinge la richiesta

Se ritieni di poter dimostrare un errore o uno dei presupposti previsti dall’articolo 69, il voto contrario dell’assemblea non impedisce in assoluto di far valere il diritto alla revisione.

La norma prevede espressamente la possibilità di rivolgersi al giudice.

Prima di iniziare una causa, però, è fondamentale avere una base tecnica solida. Il condomino che sostiene l’errore o l’alterazione deve poter dimostrare i fatti sui quali fonda la richiesta.

Una perizia che quantifica la differenza è quindi molto più utile di una contestazione formulata soltanto sulla base di confronti intuitivi tra appartamenti.

Contro chi si propone l’azione giudiziaria

L’articolo 69 contiene una regola processuale specifica: ai fini della revisione dei valori proporzionali può essere convenuto in giudizio il condominio in persona dell’amministratore.

Non è quindi necessario citare individualmente ogni singolo condomino soltanto per ottenere la revisione prevista dalla norma.

L’amministratore che riceve la domanda giudiziale deve darne senza indugio notizia all’assemblea.

La causa può richiedere una consulenza tecnica d’ufficio, attraverso la quale il giudice fa verificare da un professionista nominato nel procedimento i dati e i criteri contestati.

Prima della causa bisogna considerare la mediazione

Le controversie condominiali rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La revisione delle tabelle millesimali riguarda proprio disposizioni in materia condominiale e, prima di arrivare alla causa, deve quindi essere valutata la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

Dopo la riforma della mediazione, l’amministratore è legittimato ad attivare il procedimento, aderirvi e parteciparvi secondo le regole vigenti. Un eventuale accordo conciliativo che richiede decisioni del condominio viene poi sottoposto all’assemblea nelle forme previste dalla normativa.

In questa fase l’assistenza di un avvocato è particolarmente importante sia per formulare correttamente la domanda sia per valutare un possibile accordo tecnico ed economico.

Quanto può costare chiedere la revisione

Non esiste un importo fisso. La spesa dipende dalle dimensioni del condominio, dal numero di unità, dalla disponibilità di planimetrie affidabili, dalla necessità di eseguire rilievi e dal numero di tabelle da ricalcolare.

Una semplice verifica su pochi appartamenti è molto diversa dalla completa ricostruzione millesimale di un complesso con decine di unità, scale e servizi differenti.

Se il singolo condomino commissiona inizialmente una perizia privata, normalmente ne anticipa il compenso. Successivamente l’assemblea può decidere un proprio incarico o possono applicarsi le regole relative al caso specifico.

Quando la revisione deriva dalle modifiche indicate dal numero 2 dell’articolo 69, la legge pone il costo relativo a carico di chi ha dato luogo alla variazione.

Come scegliere il tecnico

La redazione delle tabelle richiede competenze nel rilievo e nella valutazione degli immobili. Geometri, architetti e ingegneri possono occuparsi dell’incarico nell’ambito delle rispettive competenze professionali.

È utile scegliere qualcuno che abbia esperienza specifica in materia condominiale, perché non basta conoscere la superficie catastale. Bisogna comprendere struttura dell’edificio, titoli, criteri di calcolo e tabelle speciali.

Chiedi che la relazione illustri il procedimento utilizzato, i dati di partenza e il confronto tra vecchi e nuovi valori. Un prospetto con il solo risultato finale è molto meno utile quando la revisione viene contestata.

Come formulare una richiesta efficace

Una richiesta efficace dovrebbe partire dal problema oggettivo. Indica, per esempio, che una determinata unità è stata ampliata oppure che dalla verifica tecnica risulta una superficie originaria errata.

Richiama l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e chiedi che venga valutata la sussistenza dei presupposti per la revisione.

Proponi un passaggio concreto: esame della relazione già disponibile oppure nomina di un tecnico da parte del condominio.

Chiedi infine che la questione venga inserita espressamente nell’ordine del giorno. In questo modo tutti i condomini sanno prima dell’assemblea che dovranno discutere della possibile modifica delle tabelle.

Errori da evitare

Il primo errore è chiedere una riduzione dei propri millesimi soltanto perché le spese condominiali sembrano troppo elevate. Prima bisogna dimostrare che la tabella è errata o che ricorre una delle variazioni previste dalla legge.

Il secondo è considerare qualsiasi ristrutturazione sufficiente per il ricalcolo. Miglioramenti e stato di manutenzione non entrano di per sé nella valutazione prevista dall’articolo 68.

Evita anche di calcolare autonomamente nuovi millesimi usando soltanto i metri quadrati catastali. Superficie, coefficienti e caratteristiche complessive richiedono una valutazione tecnica coerente.

Non dare per scontato che un frazionamento o un cambio di destinazione comportino automaticamente il superamento della soglia di un quinto.

Infine, non iniziare una causa senza avere prima verificato documentazione, presupposti tecnici e obbligo di mediazione. Nelle controversie condominiali un’impostazione sbagliata all’inizio può aumentare molto tempi e costi.

Una procedura pratica per chiedere la revisione

Recupera regolamento, tabelle vigenti e documentazione relativa all’unità che ritieni abbia determinato l’errore o la variazione. Se sono intervenuti lavori, recupera anche planimetrie e titoli che mostrino la situazione precedente e quella attuale.

Fai esaminare il materiale da un tecnico con esperienza nelle tabelle millesimali. Chiedigli di verificare non soltanto se esiste una differenza, ma se essa possa rientrare concretamente nei presupposti dell’articolo 69.

Se emerge un errore o una possibile alterazione superiore a un quinto, prepara una richiesta scritta all’amministratore. Allega la relazione e chiedi l’inserimento all’ordine del giorno della revisione e, se necessario, della nomina di un tecnico condominiale.

Durante l’assemblea deve essere chiarito se si sta discutendo di un errore, di mutate condizioni dell’edificio oppure di una modifica volontaria non ricompresa nelle ipotesi di legge. Da questa distinzione dipende anche la maggioranza necessaria.

Quando ricorrono i presupposti dell’articolo 69, la revisione può essere deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio. Se invece quei presupposti non esistono, la modifica dei valori richiede in via generale il consenso unanime.

Se l’amministratore non convoca un’assemblea e almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio condividono la richiesta, possono utilizzare la procedura prevista dall’articolo 66 e, trascorsi inutilmente dieci giorni, procedere alla convocazione diretta.

Se l’assemblea rifiuta la revisione nonostante una perizia che dimostri i requisiti, confrontati con un avvocato. Prima della causa dovrà essere affrontata la procedura di mediazione prevista per le controversie condominiali. Solo se il contrasto rimane irrisolto sarà possibile chiedere al giudice la revisione, convenendo il condominio nella persona dell’amministratore.

Conclusioni

Per chiedere la revisione delle tabelle millesimali non basta sostenere che la ripartizione sia poco equa. L’articolo 69 consente la modifica a maggioranza quando i valori sono conseguenza di un errore oppure quando sopraelevazioni, incremento delle superfici o variazioni nel numero delle unità hanno alterato per più di un quinto il valore proporzionale anche di una sola proprietà. In questi casi la maggioranza richiesta è quella degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Negli altri casi, la regola generale resta l’unanimità.

Il passo più utile è quindi raccogliere le vecchie tabelle e la documentazione dell’edificio e farle verificare da un tecnico prima di avviare una contestazione. Con una relazione che individua l’errore o quantifica l’alterazione puoi presentare all’amministratore una richiesta precisa e chiedere che la revisione venga discussa in assemblea. Se non si trova una soluzione e i presupposti sono solidi, è opportuno rivolgersi a un avvocato per gestire mediazione obbligatoria ed eventuale azione giudiziaria, evitando di trasformare una questione tecnica sui millesimi in una controversia costruita su semplici impressioni.