Differenze tra gli Assegni Bancari e gli Assegni Circolari – Guida

La disciplina dei titoli di credito è contenuta nel Codice Civile dagli articoli 1992 a 2002.
La parte essenziale di tale disciplina stabilisce che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata semplicemente presentando al proprio debitore il titolo stesso sempre che, però, sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, a fronte alla presentazione del titolo da parte del creditore, è obbligato a pagare. E’ prevista però la possibilità di opporre al creditore le eccezioni a questo personali; oltre a quelle di forma, fondate sul contesto letterale del titolo oppure quelle che dipendono da falsità della propria firma e da difetto di capacità o rappresentanza (purchè si tratti di condizioni esistenti al momento dell’ emissione).
La presenza di vincoli sul titolo di credito quali ad esempio pegno, ipoteca o sequestro devono espressamente e visibilmente risultare dal titolo dato che tali vincoli non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
I titoli di credito si suddividono nella categoria dei titoli al portatore (come ad esempio le obbligazioni emesse da società per azioni), titoli nominativi (come ad esempio i titoli azionari) ed infine i titoli all’ ordine (assegno e cambiale).

Assegno bancario
L’ assegno bancario è un titolo di credito all’ ordine o al portatore che contiene l’ ordine, rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria), di pagare una data somma.
L’ assegno si caratterizza per il fatto che il suo possessore è legittimato all’ esercizio del diritto in esso menzionato in forza di una serie continua di girate documentate sul titolo stesso; in forza delle quali la circolazione è legittimata da un possessore all’ altro.
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. La sua validità non viene compromessa dalla mancanza dell’ indicazione del giratario. Tramite la girata si trasferiscono tutti i diritti inerenti al titolo e, in sostanza, il girante ordina al debitore di effettuare la prestazione a cui è tenuto al giratario, senza l’ apposizione di alcuna condizione. Infatti è nulla sia la girata sottoposta a condizione sia quella parziale.
Nel caso di assegno circolare e bancario, il girante rimane obbligato insieme al debitore indicato alla prestazione da adempiere, a meno che non sia prevista la clausola senza garanzia.
L’ assegno bancario è pagabile “a vista” e non è ammesso dilazionarne il pagamento (è difatti illecita la prassi degli assegni post-datati) e il suo utilizzo è obbligatorio per il pagamento di somme di denaro di valore uguale o superiore ad E.2.500,00; tale somma, inoltre, impone che l’ assegno rechi l’ indicazione del nominativo del beneficiario.
L’emissione di un assegno presuppone l’ esistenza di una convenzione di assegni con la banca che consegna al cliente un libretto d’ assegni e, in caso di emissione di un assegno senza adeguata provvista presso la banca, il traente commette un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria comminata dalla Prefettura competente. Inoltre, seguirà la successiva iscrizione presso l’ apposito archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’ Italia.

Assegno circolare
L’ assegno circolare può essere emesso solo da una banca quando un cliente (c.d. ordinante) ne faccia richiesta; l’ emissione dell’ assegno circolare viene fatta necessariamente all’ ordine di uno specifico nominativo (il c.d. beneficiario) così che la banca emittente si impegna incondizionatamente a pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso per ordine dell’ ordinante.
Nell’ ipotesi in cui gli assegni circolari siano prescritti poiché non portati all’ incasso entro termine di legge, le relative somme vengono fatte affluire al Fondo c.d. “conti dormienti” e sarà obbligo dell’ordinante, o del beneficiario, che vogliono riaverne la disponibilità avviare idonea procedura di rimborso presso la CONSAP SPA con sede legale in Roma.