Registrare un contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate è uno degli adempimenti più comuni. Un passaggio fondamentale per la concessione di un bene e che prevede il modello RLI (Registrazione Locali Immobiliari) editabile. Si tratta di un prospetto nuovo ed utilizzabile, oltre alla locazione, anche per registrazioni successive come le cessioni, vari tipi di proroghe e la cedolare secca.
Insomma un modello di fondamentale importanza e che ha sostituito le funzioni del vecchio modello 69. Attraverso questo documento, infatti, è possibile versare le varie imposte relative ai contratti di fitto, la tassa di registrazione, il pagamento del bollo.
Discorso diverso, invece, per il comodato gratuito che può essere ancora realizzato con le vecchie modalità.

Modello RLI, come funziona
E’ la registrazione del contratto di locazione, come detto in precedenza, a rappresentare l’utilizzo principale del modello RLI. Il prospetto, introdotto nel 2014, ha sostituito le funzioni del modello Siria, Iris, RR e, come detto, il 69. Compilare il modello è ora essenziale per le varie operazioni visto che i vecchi documenti non sono più accettati negli uffici preposti.
Una semplificazione notevole visto che ora i diversi adempimenti, collegati alla locazione di un immobile, sono inseriti solo in questo particolare documento.
Nel modello vanno innanzitutto indicati i dati che caratterizzano il contratto come la data di stipula e la durata. E’ indispensabile, inoltre, trascrivere i dati anagrafici dei due soggetti, quelli dell’abitazione oggetto del contratto oltre alla possibilità di optare per la cedolare secca.
Si tratta di informazioni di fondamentale importanza per la corretta compilazione del modello e per la conseguente registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate.

Modello RLI editabile: dove scaricarlo
Proprio sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il Modello RLI. Il documento si può visualizzare e salvare sul proprio computer in un’apposita area del portale dell’Agenzia dedicata alla documentazione o si può scaricare tramite questa guida su Modello RLI su Contrattidilocazione.net.
Una volta stampato il contribuente può compilarlo, in ogni sua parte, indicando le informazioni precedentemente elencate. Per chi preferisce la compilazione online, l’Agenzia delle Entrate riserva anche il modello RLI editabile da modificare direttamente sul sito, per poi scaricarlo già compilato.
La consegna del modello all’ufficio deve essere accompagnata da una serie di documenti.

Modello RLI editabile: la documentazione necessaria
Al modello RLI editabile vanno allegati la documentazione relativa all’immobile ed dei due contraenti. Si tratta di due fotocopie del contratto di locazione precedentemente sottoscritto tra le parti.
Il tutto va accompagnato dalle marche da bollo di 16,00 euro: la legge prevede che sia acquistata una “marca” per ogni cento righe o quattro pagine di contratto.
E’ importante, inoltre, allegare anche la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro, il cui versamento può essere realizzato attraverso il modello F24.
Alla presentazione del modello, con la documentazione, viene consegnata la ricevuta. Si tratta di un passaggio previsto sia per la procedura “cartacea” che online e che avviene solo in caso di corretta compilazione del modello RLI editabile.

Modello RLI editabile: guida pratica sulla compilazione
Redigere al meglio il modello è indispensabile per realizzare la registrazione dell’atto di locazione, senza errori. Sono quattro le “aree” che compongono il modello RLI. Si tratta di diverse sezioni o “quadri” che prevedono l’indicazione di precise informazioni sull’atto che si sta realizzando.
Dati di tipo generale compongono la prima area del modello. Informazioni sulla registrazione che, in particolare, riguardano il pagamento per l’intera durata. In questo caso l’indicazione della voce appena menzionata è necessaria nel caso in cui la locazione di un immobile urbano avvenga in una durata pluriennale.
La voce successiva, destinata agli “eventi eccezionali”, indica la possibilità di accedere a forme di agevolazioni in caso di sciagure, di tipo naturale, o comunque eventi “eccezionali” tali per cui il contribuente possa usufruire di forme di sconto sulle imposte da corrispondere.
Alla voce “casi particolari” va indicata, la presenza di specifiche clausole non ordinarie. Il pagamento di un determinato canone, per il primo anno totalmente differente dal restate periodo contrattuale è, ad esempio, una delle situazioni da indicare in questo spazio.

Capitolo diverso, invece, per la voce Quadro B. Si tratta delle informazioni personali dei due soggetti, da riportare nelle aree apposite.
Sono le informazioni relative all’immobile a comporre il quadro C. Si tratta di informazioni di tipo catastale che identificano appieno le caratteristiche della struttura oggetto della locazione con la presenza di eventuali pertinenze. L’ultima area, dedicata alla cedolare secca, identifica il quadro D. La compilazione è indicata nel caso in cui l’immobile sia ad uso abitativo.
Ogni pagina del modello RLI editabile deve essere accompagnata, al margine superiore, dall’indicazione del codice fiscale del soggetto che richiede la registrazione dell’atto.

Modello RLI: dove presentarlo?
Una domanda che sorge spontanea, soprattutto dopo aver scaricato il modello online.
Su internet, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area Fisco/online o Entratel, è possibile consegnare il modello e registrare il contratto di locazione, in pochi istanti. Si tratta di una procedura attivabile solo dopo l’iscrizione al portale ed il login.
Ma internet non è l’unica strada percorribile. Per gli utenti “tradizionalisti” è possibile consegnare il modello, con la relativa documentazione allegata, all‘ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che provvederà ad inviare il tutto.
Risulta essere indispensabile tenere presente, inoltre, che il contribuente può anche non inviare la fotocopia dell’atto di locazione nel caso in cui l’affitto ricada su un appartamento con meno di tre pertinenze, se sono previsti altri atti oltre alla locazione e se il locatore non sia, in realtà, una società.


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La gestione del personale implica principalmente due macro attività: da una parte l’inserimento di nuovo personale nell’Organizzazione Aziendale e dall’altra parte la sua gestione. Vediamo questi due aspetti.

Inserimento di nuovo personale
Il primo punto, direi che lo abbiamo già quasi tutto trattato, ma riprendiamo velocemente.

Quando si verifica la necessità di inserire nuovo personale, sia per sostituzione di qualcuno che fuoriesce o per nuove esigenze organizzative, si comincia con la stesura del Profilo della Funzione Aziendale, dal quale scaturisce la ricerca di nuovo personale (scelta dei canali ed emissione dell’annuncio di ricerca), la selezione vera e propria, (dall’arrivo dei cv, alla convocazione dei candidati, alla realizzazione degli incontri, fino alla stesura del profilo), incontro con la Direzione per presentare il candidato per l’assunzione.

L’ultimo aspetto molto importante è l’ ”Accogliemento e l’Inserimento del nuovo personale”. Fase delicata e che se mal fatta può inficiare tutto il procedimento selettivo.

La gestione del personale vera e propria.
La gestione del personale oltre alle funzioni quotidiane è inerente a tutte le attività di “crescita del personale”, quindi la formazione, la valutazione del potenziale e delle prestazioni, percorsi di carriera e retributivi, e tutte le funzioni amministrative. Si sta parlando di seguire con una certa attenzione la persona dal suo inserimento, alla sua permanenza in azienda in termini di capacità e soprattutto di potenzialità che la persona può esprimere. Sono processi che vengono attuati nel tempo e che se fatti con regolarità, possono portare alla scoperta di grandi risorse interne. Negli ultimi tempi si è data molta enfasi anche ad altre elementi come la motivazione, l’impegno e soprattutto si è spinto verso una sempre maggiore partecipazione del personale alla “vita dell’azienda”. L’attenzione si amplia quindi dal singolo e dalla misurazione delle sue prestazioni e potenzialità al gruppo e alle modalità di relazioni, capacità creativa di risoluzione dei problemi, “solidarietà” ed efficienza.

Un accenno temporale al cambiamento nella gestione del personale. Se negli anni ’40 c’era una particolare attenzione agli aspetti economico amministrativi, negli anni ’80 si è lentamente passati ad una maggiore attenzione alla centralità della persona e alla percezione del suo valore intrinseco: è il periodo in cui nascono le teorie, dove nasce la funzione stessa di Reponsabile del Personale o Risorse Umane, ma una visione ancora “frammentaria” se così si può dire dato che il focus era concentrato sull’ “uomo come risorsa” sì, ma una risorsa squisitamente professionale.

Ora siamo in un periodo in cui questa visione si è ampliata, l’uomo è “più integrato”, l’uomo non è più solo un lavoratore, ma un individuo completo, con le sue capacità professionali, ma anche con del plus personali, dove il suo “fuori azienda”, cioè quello che è, e quello che fa, quando non lavora e le sue esigenze fanno parte integrante del suo “essere in Azienda”. Tutto ciò si vede anche dal fatto che gli si chiede una partecipazione sempre più attiva, una professionalità sempre più flessibile e trasversale compatibilmente con i suoi impegni, motivazioni e capacità.

Siamo dunque passati da una visione “hard”, il lavoratore visto come una risorsa strettamente economica, ad una visione “soft”, valore alle capacità e attenzione alle potenzialità ad una visione, quella odierna che definirei dinamica o meglio di rete.


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Può capitare di trovarsi in una situazione in cui si ha la necessità di contestare l’inosservanza di alcune condizioni contrattuali e/o economiche previste per un prodotto o un servizio postale. Come comportarsi in questo caso?

Nel nostro articolo vi spieghiamo come destreggiarvi nell’ambito dei reclami alle Poste. È possibile sporgere reclamo? Come procedere? Quali procedure attuare? Naturalmente è possibile trovare una soluzione al disagio, come sancito nell’articolo uno delle Poste Italiane, esso specifica che il reclamo consente di trovare una soluzione tra il beneficiario che ha subito un danno e l’ordinante.
Le motivazioni più diffuse di lamentela in ambito dei servizi postali sono legati allo smarrimento, alla manomissione oppure al danneggiamento dell’oggetto (o degli oggetti/lettere) che si trovavano in un pacco o in una busta.
Dunque quali passaggi seguire per un reclamo, sia da casa che direttamente all’ufficio postale? La risposta è nei prossimi paragrafi.

Denunciare un reclamo alle Poste: raccomandata o email
Per iniziare il reclamo deve essere presentato dal mittente, dal destinatario o da una persona delegata, ma è anche possibile affidarsi ad un’associazione di consumatori.
In secondo luogo per esporre un reclamo è necessario compilare l’apposito modulo.
Per una corretta compilazione importantissimo che indichiate:
Il numero di telefono
l’indirizzo di posta elettronica
l’indirizzo di domicilio di chi firma il reclamo.
Se mancano questi dati le Poste non accetteranno l’esposto. In ogni qual modo le indicazioni sulla compilazione del documento sono da seguire attentamente e si trovano nella Carta della Qualità, ossia uno specifico documento creato appositamente per supportare l’ente o il cliente danneggiato.

La lettera di contestazione per il reclamo alle Poste può essere redatta sia e poi inviata direttamente all’ufficio postale, sfruttando come mezzo la raccomandata da inviare a
Poste Italiane – Casella postale 160 – 01444 Roma
Se invece intendete effettuare reclamo a Poste Italiane online, in questo secondo caso è necessario avere un computer e l’accesso alla rete internet, in quanto è necessario scaricare il modulo oppure compilare tranquillamente l’apposito form online. Tale modulo compilato tramite pc va spedito con la mail. Attenzione a non scordarvi di indicare la motivazione e l’oggetto del reclamo nei riquadri E ed R.

Denunciare un reclamo alle poste tramite telefono
In alternativa alla compilazione del modulo cartaceo o all’invio di quello virtuale via web, esiste un’altra opzione. Si tratta della possibilità di telefonare al numero verde Poste Italiane reclami 803160, dove è possibile fronteggiarsi con un operatore o un’operatrice addetti al call-center postale.
Tale chiamata ha carattere di gratuità solamente qualora la telefonata avvenga tramite telefono fisso.
Se invece si adopera un telefono cellulare sono esonerati dal pagamento esclusivamente i clienti che chiamano per ottenere informazioni su Poste -italiane; le chiamate effettuate al fine di ottenere altre informazioni prevedono un costo di 60 centesimi, con uno scatto alla risposta di 15. Infine è possibile inviare il proprio reclamo inviando un fax al numero 0698686415.

Documentazione da allegare
Al reclamo che si sta enunciando è necessario allegare tutti i documenti idonei per permettere alle Poste (o alle Autorità competenti) di comprendere che cosa sia successo.
Se, per esempio, il cliente avesse spedito un pacco o una busta la quale non è mai arrivata a destinazione, egli deve allegare una copia della ricevuta (quella che consegnata al centro postale al momento dell’invio).
Se, invece, il problema fosse legato alla ricezione di un pacco consegnato con segni di danneggiamento o manomissione, bisogna aggiungere al reclamo una copia della distinta di accettazione (ossia il foglio che il postino fa firmare) o, in caso di pacchi, una copia della lettera di vettura (in questo caso si tratta del foglio contenuto all’interno del pacco).
Nel caso in cui il reclamo fosse stato presentato attraverso una email oppure attraverso una telefonata, allora la documentazione necessaria deve essere consegnata tramite un ufficio postale o direttamente alla casella postale di Roma che abbiamo già citato (Casella postale 160-01444 Roma).

Dopo l’invio del reclamo
Una volta inoltrato il reclamo il cliente dovrebbe ricevere una risposta certa dalle Poste entro quaranta giorni lavorativi. Se ciò non succede, oppure se la risposta ricevuta non soddisfa l’utente, allora si può passare a procedere con la cosiddetta fase di conciliazione.
Secondo il regolamento (consultabile sul web), tale procedura offre l’opportunità di partecipare ad una commissione composta da un rappresentante dell’associazione consumatori e da un rappresentante delle poste.
Anche in questo caso la lettera di conciliazione la si può redigere direttamente da pc, presso il proprio domicilio. Altrimenti ci si può recare personalmente in un qualunque ufficio postale.
Quanto dura la fase di conciliazione? La normativa prevede che questo passaggio duri all’incirca 120 giorni, passati i quali è possibile ( se previsto) avere un risarcimento per il danno subito.

In conclusione
Se le vostre spedizioni non sono mai arrivate a destinazione e sono sparite, oppure se i pacchi inviati o ricevuti hanno subito danni o non sono stati recapitati, insomma, per segnalare un qualunque disservizio da parte delle Poste Italiane basta seguire attentamente le procedure da noi elencate così da poter richiedere ed eventualmente ottenere un rimborso.


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l mutuo fondiario si distingue dal mutuo ipotecario, forma di finanziamento per l’acquisto della casa più conosciuto in quanto più utilizzata dalle banche, principalmente per due fattori : la durata che deve essere a medio o lungo termine (per medio o lungo termine si intende una durata minima di 18 mesi) e l’importo del finanziamento che non deve essere superiore all’80% dell’importo erogato.
Questa forma di finanziamento è regolata dal “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” del 1993 e in particolare dagli articoli 38 e 42.

Nel caso in cui il cliente necessiti di un finanziamento di un importo superiore all’80% del valore dell’immobile sarà necessario richiedere invece un mutuo ipotecario.
Nella prassi quotidiana il mutuo ipotecario è quello più utilizzato in quanto è molto ricorrente la necessità da parte di chi compra casa di avere finanziamenti importi più alti a causa di mancanza di liquidità.
All’atto della stipula del mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione viene sempre iscritta un’ipoteca di primo grado sull’immobile finanziato.Gli interessi passivi possono essere detratti dal reddito nel caso la casa acquistata sia adibita a prima casa.

I vantaggi per il cliente sono soprattutto relativi alle minori spese notarili all’atto della stipula e ai minori oneri catastali rispetto ad altre forme di mutuo come quello ipotecario.
Inoltre una volta estinto almeno un quinto del debito totale il richiedente può richiedere la riduzione della somma che è stata iscritta a ipoteca.Questa richiesta va sempre fatta esplicitamente e per iscritto, in quanto non si tratta di una procedura automatica e difficilmente sarà la banca a consigliarvi di effettuarla.

Il mutuo fondiario può essere richiesto, oltre che per l’acquisto di un abitazione anche per la ristrutturazione della stessa (anche in questo caso è possibile detrarre gli interessi passivi in caso si tratti di prima casa) e infine come finanziamento utile all’avviamento di una nuova attività professionale.
Nel caso in finanziamento non venga richiesto per l’acquisto o ristrutturazione di una casa sarà comunque sempre necessario fornire delle garanzie reali su un immobile, sul quale andrà iscritta l’ipoteca di primo grado.

In alcuni casi particolari possono essere richieste e prestate anche garanzie integrative come fideiussioni bancarie da parte di terzi, polizze assicurative o obbligazioni, nel caso l’ipoteca sull’immobile non sia sufficiente per la banca a coprire il rischio dell’operazione.

Il consiglio quindi, se avete la fortuna di avere una buona percentuale di liquidità, è di farvi fare preventivi da diverse banche e di chiedere esplicitamente se hanno la possibilità di offrirvi un contratto di mutuo fondiario, in modo da poter attentamente confrontare le condizioni contrattuali e poter scegliere la soluzione più conveniente per voi.


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La disciplina dei titoli di credito è contenuta nel Codice Civile dagli articoli 1992 a 2002.
La parte essenziale di tale disciplina stabilisce che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata semplicemente presentando al proprio debitore il titolo stesso sempre che, però, sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, a fronte alla presentazione del titolo da parte del creditore, è obbligato a pagare. E’ prevista però la possibilità di opporre al creditore le eccezioni a questo personali; oltre a quelle di forma, fondate sul contesto letterale del titolo oppure quelle che dipendono da falsità della propria firma e da difetto di capacità o rappresentanza (purchè si tratti di condizioni esistenti al momento dell’ emissione).
La presenza di vincoli sul titolo di credito quali ad esempio pegno, ipoteca o sequestro devono espressamente e visibilmente risultare dal titolo dato che tali vincoli non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
I titoli di credito si suddividono nella categoria dei titoli al portatore (come ad esempio le obbligazioni emesse da società per azioni), titoli nominativi (come ad esempio i titoli azionari) ed infine i titoli all’ ordine (assegno e cambiale).

Assegno bancario
L’ assegno bancario è un titolo di credito all’ ordine o al portatore che contiene l’ ordine, rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria), di pagare una data somma.
L’ assegno si caratterizza per il fatto che il suo possessore è legittimato all’ esercizio del diritto in esso menzionato in forza di una serie continua di girate documentate sul titolo stesso; in forza delle quali la circolazione è legittimata da un possessore all’ altro.
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. La sua validità non viene compromessa dalla mancanza dell’ indicazione del giratario. Tramite la girata si trasferiscono tutti i diritti inerenti al titolo e, in sostanza, il girante ordina al debitore di effettuare la prestazione a cui è tenuto al giratario, senza l’ apposizione di alcuna condizione. Infatti è nulla sia la girata sottoposta a condizione sia quella parziale.
Nel caso di assegno circolare e bancario, il girante rimane obbligato insieme al debitore indicato alla prestazione da adempiere, a meno che non sia prevista la clausola senza garanzia.
L’ assegno bancario è pagabile “a vista” e non è ammesso dilazionarne il pagamento (è difatti illecita la prassi degli assegni post-datati) e il suo utilizzo è obbligatorio per il pagamento di somme di denaro di valore uguale o superiore ad E.2.500,00; tale somma, inoltre, impone che l’ assegno rechi l’ indicazione del nominativo del beneficiario.
L’emissione di un assegno presuppone l’ esistenza di una convenzione di assegni con la banca che consegna al cliente un libretto d’ assegni e, in caso di emissione di un assegno senza adeguata provvista presso la banca, il traente commette un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria comminata dalla Prefettura competente. Inoltre, seguirà la successiva iscrizione presso l’ apposito archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’ Italia.

Assegno circolare
L’ assegno circolare può essere emesso solo da una banca quando un cliente (c.d. ordinante) ne faccia richiesta; l’ emissione dell’ assegno circolare viene fatta necessariamente all’ ordine di uno specifico nominativo (il c.d. beneficiario) così che la banca emittente si impegna incondizionatamente a pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso per ordine dell’ ordinante.
Nell’ ipotesi in cui gli assegni circolari siano prescritti poiché non portati all’ incasso entro termine di legge, le relative somme vengono fatte affluire al Fondo c.d. “conti dormienti” e sarà obbligo dell’ordinante, o del beneficiario, che vogliono riaverne la disponibilità avviare idonea procedura di rimborso presso la CONSAP SPA con sede legale in Roma.


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